Maxiemendamento e opere a scomputo oneri: il Parlamento reintroduce l’obbligo della gara PDF Stampa E-mail



Il decreto sviluppo, d.l. n. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, aveva dato a molti costruttori l’illusione di poter finalmente procedere alla realizzazione delle opere a scomputo oneri (urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria) in via diretta, senza dover quindi passare attraverso la spossante procedura ad evidenza pubblica imposta dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006; art. 122 in particolare).


Le grida di giubilo – pur con qualche ben fondata riserva, perché invero l’art. 5 del decreto sviluppo forse non eliminava l’obbligo della gara, ma solo l’obbligo di seguire la specifica procedura di cui all’art. 122 comma 8 – pare siano destinate a tramutarsi in altrettante sonanti lamentele.
Infatti, stando quanto meno al tenore del maxiemendamento approvato alla Camera, la disposizione tanto decantata è stata semplicemente eliminata.
Viene infatti detto con riferimento all’articolo 5 del decreto sviluppo: quanto al comma 2, “il numero 2) è soppresso”.


Considerato che il Governo ha posto la fiducia, la legge di conversione dovrebbe essere approvata tale e quale dal Senato.


Si tratterà quindi di valutare le sorti di quelle convenzioni nel frattempo sottoscritte con i Comuni in vigenza della norma in esame, che pare dunque destinata ad essere cancellata.


Non è neppure da escludere una corsa alla firma di convenzioni che prevedano la realizzazione diretta delle opere fintanto che il decreto legge 70/2011 è in vigore (al momento, lo è).


Stefano Calvetti

 

PS

Il decreto legge 70 / 2011 è stato convertito in legge con modificazioni; per quanto qui di interesse, la questione "opere a scomputo" è stata definitivamente espunta.

Questi i riferimenti:

LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia


 

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