Leasing e servitù prediali: l’utilizzatore non ha legittimazione attiva nell’azione confessoria - Ordinanza Tribunale di Monza 4.11.2011 PDF Stampa E-mail

 

 

In tema di legittimazione attiva dell’utilizzatore di un bene in base ad un contratto di leasing, si segnala l’interessante e recente decisione del Tribunale di Monza (ordinanza del 4.11.2011), resa all’esito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

In quel caso, il soggetto ricorrente era l’utilizzatore di un bene immobile (porzione di un capannone); bene acquistato da un società di leasing. Schema operativo invero piuttosto classico e frequente nella prassi.

L’utilizzatore, vantando una servitù “di cavidotto” nei confronti di un bene attiguo ritenuto servente, ricorreva in via d’urgenza al Tribunale di Monza lamentando il diniego avversario a concedere, in base alla ritenuta esistente servitù, l’allacciamento ad una centralina elettrica.

In buona sostanza si trattava di un tradizionale caso di azione confessoria, a difesa dei diritti reali su cosa altrui.

Il proprietario del fondo ritenuto servente si costituiva eccependo, tra l’altro, la mancanza di legittimazione attiva dell’utilizzatore del bene, tenuto conto della specifica natura del diritto vantato (servitù prediale); legittimato sarebbe stato semmai il proprietario del bene ritenuto dominante, vale a dire la società di leasing.

Ebbene, su queste basi, il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso d’urgenza proprio affermando, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente:

 

ritenuto che la legittimazione ad agire della società locataria nei confronti della venditrice non può però essere estesa a soggetti estranei al contratto stesso;

ritenuto, pertanto, che nel presente procedimento in cui viene fatto valere un diritto di servitù nei confronti di soggetti diversi dalla società venditrice difetta la legittimazione attiva della ricorrente, potendo l’azione confessoria essere esercitata unicamente dal titolare del diritto e non anche dal conduttore del fondo dominante …”.

Avv. Stefano Calvetti

 

STUDIO LEGALE CALVETTI

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