Sicurezza lavoro - servizio pulizia - cancello manomesso - responsabilità datore lavoro - non sussiste |
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 39491 DEL 24.09.2013 IN PRIMO E SECONDO GRADO L’IMPUTATO (DATORE DI LAVORO) VENIVA CONDANNATO
"… il Tribunale … condannava alla pena di legge L’IMPUTATO per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno di …
sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita di detta anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale. … la Corte dei Appello … confermava la pronuncia di condanna".
LA CASSAZIONE INVECE ASSOLVEVA L'IMPUTATO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE (FORMULA PIENA)
"Va premesso che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata.
Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale "rischio specifico" della attività del DATORE DI LAVORO , tenuto conto che sono "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
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