Sicurezza lavoro - servizio pulizia - cancello manomesso - responsabilità datore lavoro - non sussiste PDF Stampa E-mail

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 39491 DEL 24.09.2013

IN PRIMO E SECONDO GRADO L’IMPUTATO (DATORE DI LAVORO) VENIVA CONDANNATO

 

"… il Tribunale … condannava alla pena di legge L’IMPUTATO per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno di …


All'imputato era stato addebitato che, in qualità di titolare della s.r.l. …, che aveva in appalto i lavori di nettezza urbana e, quindi, di pulizia dell'area mercatale del comune di ..., nonché di datore di lavoro della vittima, consentiva che IL LAVORATORE lavorasse in prossimità di un cancello in ferro del piazzale del mercato, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza;

sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita di detta anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale. … la Corte dei Appello … confermava la pronuncia di condanna".

 

LA CASSAZIONE INVECE ASSOLVEVA L'IMPUTATO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE (FORMULA PIENA)

 

"Va premesso che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata.


Deriva da ciò che, l'asserita rilevabilità ictu oculi dell'anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte della impossibilità di stabilire l'epoca in cui la manomissione si è verificata.

Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale "rischio specifico" della attività del DATORE DI LAVORO , tenuto conto che sono "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
Pertanto tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell'appaltatore dei servizi di nettezza urbana.


Consegue da ciò che il DATORE DI LAVORO non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante "sul campo" e non sull'imprenditore a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi.


Pertanto, considerato che non sussiste alcuna negligente condotta omissiva del L. eziologicamente legata all'evento, si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata".

 

 

STUDIO LEGALE CALVETTI

Avv. Stefano Calvetti
Piazza Manzoni n. 23 - 23900 LECCO
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