Fallimento e opposizione allo stato passivo: attenzione alla reformatio in peius Stampa

Tentare la strada dell'opposizione allo stato passivo potrebbe rivelarsi un boomerang.

Infatti, secondo alcune recenti decisioni di merito (tra cui Tribunale di Vicenza, 27 maggio 2011):

Il curatore, a fronte dell'opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, può chiedere l'esclusione integrale del credito ( reformatio in peius ) mediante la proposizione di un'impugnazione incidentale avverso il decreto di esecutività dello stato passivo proposta fino al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 99, c.7 r.d. 267/1942 anche se sia già decorso il termine per impugnare.

Peraltro, questa ipotesi sfuma se l'ammissione parziale al passivo era stata disposta a seguito di conforme proposta del Curatore.

In questo caso, mancherebbe di fatto una soccombenza da parte del Curatore per cui, avendo l'opposizione allo stato passivo natura impugnatoria, non vi sarebbe il necessario interesse ad agire.

Del resto, circa un mesetto prima, il Tribunale di Milano (12 aprile 2011) aveva avvertito:

Il curatore, a fronte della opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, può chiedere l'esclusione integrale del credito ( reformatio in peius ), mediante la proposizione di una impugnazione incidentale avverso il decreto di esecutività dello stato passivo , che è espressione del potere di impugnazione conferitogli dal d.l.vo n. 5 del 2006 e che consente la trattazione congiunta della opposizione e della impugnazione, evitando il pericolo di contraddittorietà tra decisioni e favorendo irrinunciabili economie processuali.

In conclusione, l'opposizione allo stato passivo è un rimedio che deve essere azionato con cautela, onde evitare di passare dalla padella alla brace.

28.07.2011

avv. Stefano Calvetti