Sicurezza lavoro - Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35827 del 30.08.2013 Stampa

RAPPORTI TRA I COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSP e CSE)

 

Al coordinatore per la progettazione compete essenzialmente di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (v. ora anche art. 91 citato decreto 81/2008).
Tale figura è ben distinta dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (v. art. 5 del d.lgs 494/1996, ora art. 89 decreto 81/2008, che lo definisce "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera") a cui compete essenzialmente, sempre per la soddisfazione della medesima esigenza prevenzionale: di verificare sia l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), che, con finalità complementare di dettaglio del PSC, deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni (articolo 92 decreto 81/2008).
Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Con la doverosa puntualizzazione che entrambi tali soggetti, a differenza del RSPP, hanno una posizione di garanzia diretta, giacché è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi (cfr. articoli 21 del d.lvo 494/96 e 158 del decreto legislativo n. 81).

 

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p..
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p. (v. Sez. 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altri).

 

APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

... il datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore. Non può, pertanto, accogliersi l'interpretazione fornita dal difensore secondo la quale ai sensi dell'art. 7 della legge 626 del 1994 nei cantieri mobili graverebbe esclusivamente sull'appaltatore il rischio per l'attività imprenditoriale.
La citata norma (ora, trasfusa sostanzialmente nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008) prevede, invece, l'obbligo di collaborazione in tema di prevenzione sugli infortuni del lavoro tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo, in tutti quei caso in cui l'esecuzione dei lavori è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, il quale è tenuto non solo a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affida un determinato lavoro all'appaltatore ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori.
Nel caso in cui un imprenditore, presso la sua azienda od unità produttiva, affidi dei lavori in appalto, lo stesso è tenuto a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, per informare i lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro; nonché al fine di prevenire ed eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Deve, pertanto, affermarsi che la presenza della pluralità di imprese operanti impone al committente la promozione del coordinamento tra le varie attività di lavoro nella prospettiva della sicurezza dei lavoratori impegnati al fine di evitare possibili interferenze. Non è dubitabile, parimenti, che per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di subappalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro, che, di regola, è il subappaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 4, 15 dicembre 2005, n. 5977, Chimenti, rv. 233245), infatti, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. Solo ai fini di completezza espositiva, va ricordato che una esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile, invece, solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (v. la citata sentenza Chimenti, rv. 233246).
Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti anche il committente (v. sul punto, Sez. 4, 17 gennaio 2008, n. 13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, rv. 239590, 239591), che non escludono la responsabilità del subappaltatore.